L’emergenza Covid 19 ha posto grandi responsabilità in capo allo Stato, chiamato ad adottare con tempestività non solo le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, ma anche strumenti tesi a sostenere, in un periodo di sostanziale fermo produttivo, il settore economico e, con esso, il settore degli appalti pubblici.
Con specifico riferimento a tale ultimo settore, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia” ha previsto specifiche modifiche alla disciplina dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, atte, per quanto possibile, ad assicurare certezza e liquidità alle imprese, garantendone la sopravvivenza e l’operatività.
Nel dettaglio, il decreto ha stabilito, da un lato, il principio secondo cui il rispetto delle misure di contenimento del virus è valutata ai fini della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, e, dall’altro, ha modificato l’art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza dei lavori.
Non solo. Al fine di promuovere le esportazioni delle nostre aziende e aiutarle nel processo di internazionalizzazione, il decreto ha istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata, con una dotazione iniziale per il 2020 di 150 milioni di euro, e ha previsto, altresì, la possibilità di aggiudicare le specifiche iniziative di promozione e sostegno del made in Italy attraverso contratti di forniture, lavori e servizi affidati con procedura negoziata senza bando, ed invito a 5 operatori.
Analogamente, un’altra disposizione a favore degli operatori economici è quella prevista dall’art. 97 del decreto, in base alla quale, al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020, le anticipazioni finanziarie possono essere richieste nella misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
Orbene, sebbene i suddetti interventi siano tesi a sostenere l’operatività delle nostre imprese nello specifico settore dei contratti pubblici, essi appaiono tuttavia insufficienti dinanzi alla crisi economica che s’intravede in futuro, la quale, a detta degli esperti del settore, è senza precedenti.
Invero, sarebbe necessario adottare immediatamente misure cruciali che chiariscano definitivamente che la pandemia di Covid-19 è una causa di “forza maggiore” e che, quindi, gli operatori economici, senza incorrere in alcuna penale, hanno la possibilità, per il periodo necessario, di sospendere o ridurre i lavori pubblici in corso, se essi non sono in grado di rispettare le necessarie misure di salute e sicurezza per i loro dipendenti o di intraprendere le attività a causa delle interruzioni o dei ritardi nella consegna del materiale da parte di aziende fornitrici o a causa della mancanza di personale determinata dal Covid-19.
Inoltre, considerato che le imprese devono adottare misure e comportamenti che oltre a determinare una dilatazione temporale nell’esecuzione dei lavori, causano un notevole incremento dei costi da sostenere, sarebbe quanto mai opportuno che siano stanziate risorse specifiche per la copertura dei costi aggiuntivi generati dalla pandemia di Covid-19 quali i costi per la maggiore sicurezza dei cantieri, i costi legati ai cambiamenti di organizzazione e ai nuovi orari di lavoro sui cantieri, i costi per le spese generali.
Ebbene, solo misure di tal spessore, cruciali, adottate in tempi rapidi possono essere in grado di assicurare la sopravvivenza delle imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, che rappresentano una notevole fetta del nostro settore produttivo, il quale solo ora stava iniziando a riprendersi dalla crisi economica del 2008.