Epidemia e Costituzione: quali sono le anomalie?

Un’emergenza sanitaria, anche di vasta portata, non è una guerra e ad essa non è paragonabile. Di conseguenza non dovrebbe minimamente venire in rilievo la possibilità per le Camere, prevista dalla Costituzione, di concedere i (così tanto richiesti) “pieni poteri” all’esecutivo (e ricordiamoci: con la sanzione finale del Presidente della Repubblica).

Se pure, dunque, tale prospettiva è stata da taluno adottata (non si sa su quale base), è evidente che i pieni poteri che il Governo ha ritenuto di possedere sono del tutto insussistenti in quanto non hanno seguito l’iter previsto dalla Costituzione. Ne deriva la incostituzionalità di tutti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri; una incostituzionalità doppiamente grave, in quanto egli dovrebbe essere professore di diritto (ma è a tutti noto lo scadimento dell’accademia italiana, sicuramente quella giuridica).

Del tutto incostituzionale è anche la nomina delle c.d. task forces. Politica significa scelta. Sono i politici a prendere le decisioni e ad assumersene la responsabilità di fronte alla collettività che li vota (o, nel nostro caso, dovrebbe averli votati). L’articolo 95 della Costituzione afferma infatti che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei rispettivi dicasteri. È altresì noto che i politici, per prendere le decisioni, già si circondano di consulenti di varia natura, i quali li coadiuvano nelle scelte; scelte, non potranno mai essere “giuste” per tutti e dunque neutrali al fine di ottenere la simpatia del popolo per le future elezioni.

Cosa le teniamo a fare le stesse strutture ministeriali se non sono in grado di fornire quel know-how necessario a costituire la base delle scelte politiche? Sono i ministri e i ministeri gli organi e le strutture organizzative che dovrebbero fare ciò che adesso è demandato alle task forces.

È il circuito politica-amministrazione che abdica al suo ruolo di decisore. Onori ma niente oneri.

La stessa scelta di porre a capo del governo un professore di diritto privato, sol per questo motivo e senza alcuna ulteriore giustificazione da rintracciarsi in particolari congiunture socio-economiche, potrebbe costituire violazione delle norme costituzionali. Non è dato davvero comprendere cosa centrino le (eventuali) competenze giuridiche al fine di assumere scelte che involgono numerosissimi profili, anche tecnici.

Il capo del governo deve essere un (bravo) politico, che ha più volte diffuso presso la collettività la sua visione della società, e solo in secondo luogo anche un bravo conoscitore dei meccanismi del diritto, si badi, pubblico. Infatti, a essere precisi, tecnico per tecnico, a capo del governo avrebbe dovuto essere posto un professore di diritto pubblico, il quale, molto probabilmente, non avrebbe utilizzato dei provvedimenti amministrativi per limitare libertà costituzionalmente tutelate.

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