Aiuti alle imprese per uscire dalla crisi: vediamo le misure

A seguito della positiva decisione della Commissione Europea, sono stati emanati i decreti di attuazione delle misure contenute nell’articolo 26 del Decreto Rilancio, rivolte alle società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. Questi provvedimenti prevedono l’introduzione di crediti di imposta, volti al rafforzamento patrimoniale delle suddette imprese, e la creazione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sostenere e rilanciare il sistema economico e produttivo italiano mediante il co-investimento da parte dello Stato. Si tratta di un insieme di misure che hanno come obiettivo quello di garantire una ripartenza all’insegna degli investimenti, dell’innovazione, della crescita dimensionale e della sostenibilità.

Destinate a quelle PMI che hanno subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, queste disposizioni introducono importanti strumenti di sostegno per le imprese che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto (il 19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Vediamo quali sono le novità!

CREDITO D’IMPOSTA

L’Articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell’art. 26 prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, in G. U. n. 210 del 24 agosto, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze

FONDO ‘PATRIMONIO PMI’

L’art. 26 comma 12 prevede la istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un Fondo, con dotazione iniziale di 4 miliardi di euro e gestito da Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito subordinati, emessi dalle società di capitali con i requisiti sopra descritti, ma con ricavi fra i 10 e i 50 milioni di euro, ed un numero di dipendenti inferiore a 250, e che hanno effettuato, entro la medesima data del 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

Con questa forma di co-investimento, lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato (quasi-equity) emesso dall’impresa per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l’aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019. Gli strumenti finanziari sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. I prestiti hanno una durata di sei anni (salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni) e il tasso di rendimento è quello moderato, previsto dal Temporary Framework.

L’impresa che riceve il finanziamento si impegna a reinvestirlo nell’azienda, destinandolo all’attività operativa: capitale circolante, costi del personale, investimenti per espansione o ammodernamento. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha poi definito caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.

I principali benefici attesi da questa misura sono, tra gli altri, il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto leva del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.

Il provvedimento prevede un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito dal Gruppo Invitalia.

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze

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