Servizi segreti: non potranno lavorare con l’estero

Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale,  vice direttore generale o abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), nell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e nell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), non potranno, nei tre anni successivi alla cessazione dall’incarico, svolgere attività lavorativa, professionale o consulenziale presso  soggetti esteri sia pubblici che privati. Lo stabilisce il DPCM in materia di modifiche allo stato giuridico ed economico del personale del DIS, AISE, AISI e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 febbraio.

Il testo chiarisce che per soggetto estero si intende qualsiasi persona fisica o  giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione, o il centro di attività principale nello Stato italiano o anche  un’amministrazione pubblica, compresi organismi statali o Forze armate, di uno Stato diverso da quello italiano.

Inoltre  il Premier o  l’autorità delegata per la sicurezza della repubblica, potranno porre il veto all’assunzione di incarichi o cariche presso soggetti privati italiani, nel caso in cui l’influenza da parte dei soggetti esteri sia tale da poter porre un pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo acquisito durante la durata del mandato, oppure possa costituire un rischio per la sicurezza nazionale. Nello specifico il potere di veto potrà essere esercitato tramite  decreto entro 45 giorni   dal ricevimento dell’informativa ma, nel caso in cui l’istruttoria risulti particolarmente articolata, potrà essere sospesa, per una sola volta, per un massimo di venti giorni.

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